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TESTO COORDINATO della Legge 9
luglio n.188/1990
e modifiche apportate dall'art.44 della legge 6.2.1996, n.52
Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della
ceramica di qualità
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la
seguente legge:
Art.
1
Finalità della legge
1. La
tutela della denominazione di origine delle produzioni di ceramica
artistica e tradizionale, ai fini della difesa e della conservazione
delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata con
l'apposizione del marchio "ceramica artistica e tradizionale" (1)
, in conformità ad un disciplinare-tipo approvato dal Consiglio
nazionale ceramico di cui all'articolo 4 (2). La tutela
delle altre produzioni ceramiche, effettuate in conformità all'apposito
disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico (3)
, viene attuata con l'apposizione del marchio "ceramica di qualità"
(4).
2. I decori, le forme e la qualità della ceramica sono tutelati
attraverso:
a. il Consiglio nazionale ceramico;
b. i Comitati di disciplinare;
c. le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze;
d. i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e
tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi
dell'articolo 4, comma 2.
Art.
2
Produzioni ceramiche tutelate
1. Ai
fini della presente legge sono tutelate le ceramiche artistiche e
tradizionali prodotte secondo forme, decori, tecniche e stili, divenuti
patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione
ceramica, ovvero secondo innovazioni ispirate alla tradizione.
2. Tutte
le altre produzioni, purché effettuate nel territorio nazionale in
conformità all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale
ceramico, sono considerate ceramica di qualità.
3. I
marchi di cui all'articolo 1 individuano il produttore, il luogo di
origine e le tipologie merceologiche dei materiali utilizzati -
porcellana, gres, terracotta comune e maiolica o terraglia - in
conformità alle norme UNI.
Art. 3
Registri dei produttori di ceramica
1. Ai
fini di cui agli articoli 1 e 2 vengono istituiti il "registro dei
produttori di ceramica artistica e tradizionale" e il
"registro dei produttori di ceramica di qualità" (5)
, rispettivamente depositati presso la commissione provinciale per
l'artigianato e la camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, competenti per territorio.
2. La richiesta di iscrizione al registro può essere inoltrata da
singoli produttori ceramici nonché dai titolari o legali rappresentanti
di imprese ceramiche secondo modalità e condizioni stabilite dal
Consiglio nazionale ceramico.
3. L'iscrizione al registro è disposta dalla commissione provinciale
per l'artigianato, su conforme parere del Comitato di cui agli articoli
7 e 11, o dalla camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, secondo le disposizioni del Consiglio nazionale ceramico.
3-bis.
Vengono altresì istituiti, presso il Consiglio nazionale ceramico,
un "registro dei produttori di ceramica artistica e
tradizionale" e un "registro dei produttori di ceramica di
qualità" destinati alle iscrizioni dei produttori ceramici di
Paesi membri dell'Unione europea che ne facciano espressa richiesta.
Art.
4
Istituzione e compiti del Consiglio nazionale ceramico
1. E'
istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare la
ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico
e culturale tradizionale nonché i modelli e i decori tipici, e la
ceramica di qualità.
2. Il Consiglio:
a) individua e delimita, entro un anno dal suo insediamento, previa
consultazione con le regioni e con gli enti interessati, le zone del
territorio nazionale nelle quali è in atto una affermata produzione di
ceramica artistica e tradizionale (6) eventualmente
comprendendovi - in caso di comprovate e storiche situazioni - anche
quelle aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per
tipologie, caratteri e qualità sia ad essa riconducibile;
b) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica
artistica e tradizionale di ciascuna zona individuata, indicando il
comune presso il quale avrà sede il Comitato di disciplinare (7)
;
c) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica di
qualità (8);
d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori più
rappresentative e la regione interessata, i suoi rappresentanti nei
Comitati di disciplinare di cui all'articolo 7;
e) apporta, quando ne riscontri l'opportunità, le variazioni e gli
aggiornamenti dei disciplinari di produzione con la procedura adottata
per la formazione degli stessi;
f) esamina i ricorsi di cui all'articolo 7, comma 7, e adotta le
decisioni ritenute opportune;
g) vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza dei
disciplinari di produzione;
h) collabora alle iniziative di studio e di promozione dirette a
conseguire la valorizzazione delle produzioni tutelate. In particolare,
d'intesa con le regioni e i comuni interessati, promuove l'istituzione
di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con
manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione da
tenersi alternativamente in una località ceramica del Mezzogiorno e in
una dell'Italia centro-settentrionale;
i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica artistica e
tradizionale italiana nonché quella di qualità, coordinando la propria
attività con le regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni
altro ente od organismo interessato;
j) può svolgere gli altri compiti che vengano ad esso affidati per il
migliore raggiungimento delle sue finalità istituzionali.
3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Consiglio effettua le
indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli
interessati e dei rispettivi consulenti tecnici.
Art.
5
Composizione del Consiglio nazionale ceramico
1. Il
Consiglio nazionale ceramico è nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato che lo presiede.
2. Esso dura in carica cinque anni ed è composto da:
a) cinque membri in rappresentanza degli organi dello Stato, di cui:
1) un membro in rappresentanza del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
2) un membro in rappresentanza del Ministero
per i beni culturali e ambientali;
3) un membro in rappresentanza del Ministero
della pubblica istruzione;
4) un membro in rappresentanza del Ministero
del commercio con l'estero;
5) un membro in rappresentanza del Ministero
del turismo e dello spettacolo;
b) tre membri in rappresentanza delle regioni di maggiori tradizioni
ceramiche designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle
regioni;
c) dodici membri in rappresentanza dei produttori di ceramica artistica
e tradizionale, designati dalle rispettive associazioni maggiormente
rappresentative in campo nazionale;
d) sette membri in rappresentanza dei Comuni di affermata tradizione
ceramica, di cui sei designati dall'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI) e uno, in rappresentanza dei comuni di affermata
tradizione ceramica, designato dall'Unione nazionale comuni comunità
enti montani (UNCEM) (9) .
3. Nella
scelta dei membri di cui al comma 2, lettere b) e d), dovrà tenersi
conto dell'esigenza di assicurare la più ampia rappresentanza, nel
Consiglio, delle zone di affermata tradizione ceramica.
4. Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni di cui all'articolo 4,
comma 2, lettere b) ed e), partecipano altresì, con voto deliberativo,
tre rappresentanti della o delle Regioni sul cui territorio è ubicata
la zona di affermata tradizione ceramica di cui si tratta nonché due
rappresentanti del o dei comuni della zona medesima.
5. I membri del Consiglio sono scelti tra personalità particolarmente
esperte nello specifico settore sotto il profilo artistico o scientifico
o giuridico (10) .
6. La costituzione del Consiglio ha luogo entro tre mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.
7. Il Consiglio è convocato dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge anche qualora la composizione risulti incompleta, purché sia
stata nominata la metà più uno dei suoi componenti.
Art.
6
Regolamento di attuazione
1. Entro
sei mesi dal suo insediamento il Consiglio nazionale ceramico:
a) propone il regolamento di attuazione che, tra l'altro, disciplina le
modalità relative all'accertamento della rispondenza del prodotto alle
norme previste dal disciplinare di produzione. Esso viene sottoposto al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è emanato
con decreto ministeriale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (11)
;
b) determina le modalità di formazione e funzionamento dei registri e
dei Comitati di disciplinare (12) ;
c) definisce le caratteristiche tipologiche, secondo le norme UNI, nonché
il disciplinare dei marchi (13) .
2. Entro trenta giorni dalla proposta il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato formula eventuali osservazioni sulle quali
il Consiglio nazionale ceramico esprime il proprio parere entro i
successivi trenta giorni.
3. Le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei
registri dei produttori di cui all'articolo 3 e dal funzionamento dei
Comitati di disciplinare di cui all'articolo 7, sono a carico dei
richiedenti.
3-bis.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinati l'ammontare dei diritti a carico dei richiedenti e le
relative modalità di versamento. L'ammontare dei diritti dovrà coprire
tutti gli oneri necessari all'istituzione e al funzionamento dei
registri nonché al funzionamento dei Comitati di disciplinare (14).
Art.
7
Comitati di disciplinare
1. Per
ciascuna zona di affermata tradizione ceramica, individuata dal
Consiglio nazionale ceramico ai sensi del comma 2, lettera a),
dell'articolo 4, è costituito un Comitato di disciplinare, con sede
presso un comune della zona interessata, indicato dal medesimo Consiglio
nazionale.
2. Il Comitato:
a) esamina le domande inoltrate e comunica il parere sull'iscrizione dei
richiedenti al registro della provincia in cui viene svolta l'attività
lavorativa;
b) svolge i compiti di cui all'articolo 11;
c) vigila, in collegamento con il Consiglio nazionale ceramico,
sull'osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di
produzione della ceramica artistica e tradizionale della zona,
garantendo la rispondenza delle produzioni, per le quali è stato
richiesto il marchio della denominazione d'origine, alle caratteristiche
previste dal disciplinare medesimo.
3. I Comitati sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su designazione del Consiglio nazionale ceramico,
entro tre mesi dalla data di approvazione del disciplinare medesimo e
sono composti da esperti qualificati nello specifico settore sotto il
profilo tecnico-produttivo o artistico-culturale.
4. Ciascun Comitato non potrà essere costituito da più di quindici
componenti designati dai Comuni e dalle regioni interessate.
5. Nei Comitati va altresì assicurata la rappresentanza dei consorzi o
enti di tutela ceramica e delle organizzazioni di categoria,
maggiormente rappresentative in campo nazionale, operanti nelle singole
zone, in relazione alla loro rappresentatività o consistenza.
6. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dalla
presente legge i Comitati possono avvalersi degli istituti od organismi
ritenuti idonei e, in particolare, dei consorzi o enti di cui agli
articoli 9 e 10, ove esistenti.
7. Le decisioni del Comitato di disciplinare in ordine a quanto
previsto dall'articolo 11 sono impugnabili da chi ne abbia interesse
presso il Consiglio nazionale ceramico, entro sessanta giorni dalla
comunicazione delle stesse.
7-bis.
Il Consiglio nazionale ceramico
nomina un apposito Comitato di disciplinare, che ha
sede presso lo stesso Consiglio, con le medesime finalità dei Comitati
previsti nel presente articolo per quanto riguarda l'attività di
produttori di ceramica artistica e tradizionale di cui al comma 3-bis
dell'articolo 3.
Art.
8
Disciplina di produzione
1. Il
disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di
una zona di affermata tradizione descrive e definisce i caratteri
fondamentali della ceramica di quella zona, con particolare riferimento
a modelli, forme, stili e decori ritenuti tipici, alle tecniche di
lavorazione e produzione, alle materie usate e alla loro provenienza.
2. Il disciplinare di cui al comma 1 delimita la zona o le zone di
produzione e indica le soluzioni tecniche per l'attestazione indelebile
dell'origine del prodotto nonché i criteri di valutazione, ai fini di
cui all'articolo 11, di quelle forme innovative che
costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento dei
modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali.
3. Il disciplinare di produzione della ceramica di qualità viene
definito dal Consiglio nazionale ceramico.
4. Per le ceramiche destinate a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale il disciplinare, di cui ai
commi 1 e 3, deve prevedere l'osservanza delle norme vigenti in materia
nonché la certificazione da esse prevista.
5. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio
nazionale ceramico, su proposta della regione, sentiti gli enti locali e
le organizzazioni dei produttori di ceramica artistica e tradizionale
della zona.
6. Il disciplinare di cui al comma 3 è approvato dal Consiglio
nazionale ceramico, sentite le organizzazioni dei produttori
interessati.
7. Il disciplinare è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana (15).
Art.
9
Consorzi volontari
1. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
regione interessata, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, può affidare ai consorzi ed enti
volontari per la tutela di produzioni ceramiche anche i compiti di cui
all'articolo 7, comma 2, lettera c).
2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate, da
parte di ciascun consorzio od ente, solo nei confronti degli associati e
possono essere conferite ai consorzi od enti i quali:
a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 50 per cento
delle imprese di ceramica artistica e tradizionale della zona, iscritte
al registro di cui all'articolo 3, o imprese che impieghino almeno il 50
per cento del numero complessivo degli addetti;
b) siano retti da statuti che consentano, senza discriminazioni,
l'ammissione al consorzio o ente dei produttori di ceramica artistica e
tradizionale iscritti al registro stesso;
c) garantiscano un efficace e imparziale svolgimento delle funzioni
affidate.
3. Gli incaricati dei consorzi o enti, formalmente notificati ai
Comitati di disciplinare, operano nei limiti e con i poteri riconosciuti
ai membri dei Comitati stessi o ai loro incaricati, ai sensi
dell'articolo 7.
4. Restano salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Consiglio nazionale
ceramico e alle altre pubbliche Amministrazioni, in base all'ordinamento
vigente.
5. I consorzi o gli enti ai quali sono affidate le funzioni di cui
al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione
interessata. Qualsiasi modificazione dei loro statuti deve essere
approvata dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
su conforme parere della regione interessata.
Art.
10
Riconoscimento dei consorzi volontari
1. La
richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per espletare le funzioni di cui all'articolo 9, preventivamente
pubblicata sul foglio annunzi legali della provincia a cura e spese del
consorzio o ente interessato, deve essere corredata dai seguenti
documenti:
a) elenco dei soci e relativa certificazione dell'ente presso il quale
ha sede il registro, comprovante l'esistenza dei requisiti di cui
all'articolo 3;
b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o
ente;
c) relazione sull'organizzazione tecnica e amministrativa del Consorzio
o Ente e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento
dei compiti di vigilanza.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la regione interessata, l'incarico
riconosciuto ai consorzi o enti, ai sensi dell'articolo 9, è
revocato quanto il numero dei soci si riduca al di sotto dei
limiti stabiliti dal medesimo articolo 9, comma 2.
3. La revoca dell'incarico può essere altresì disposta quando
risulti che l'esercizio delle funzioni di vigilanza non è svolto
imparzialmente o quando il funzionamento dei consorzi o enti si dimostri
irregolare, o comunque inefficiente, con pregiudizio per l'assolvimento
dell'incarico ricevuto.
4. I consigli di amministrazione dei consorzi o enti incaricati dello
svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9 possono essere sciolti,
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere della regione interessata, quando,
richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarle. Con lo
stesso decreto la gestione straordinaria del consorzio o ente è
affidata a un commissario il quale provvede entro tre mesi a convocare
l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di
amministrazione.
Art.
11
Controllo della produzione
1. Hanno
diritto di apporre il marchio sulle rispettive produzioni gli operatori
iscritti ai registri di cui all'articolo 3.
2. Il Comitato di disciplinare esercita il controllo, secondo le
modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 6, per le
produzioni di ceramica artistica e tradizionale. Il Consiglio nazionale
ceramico nel disciplinare per la ceramica di qualità prevede le modalità
relative al controllo.
3. L'apposizione del marchio senza i requisiti previsti dalla presente
legge è punita con l'ammenda da un minimo di due ad un massimo di
cinquanta milioni.
4. A seguito del ripetuto abuso del marchio il Consiglio nazionale
ceramico può richiedere la revoca dell'iscrizione di cui al comma 3
dell'articolo 3, secondo le modalità previste dal regolamento di cui
all'articolo 6.
5. Potranno costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso
illegittimo del marchio i Comitati di disciplinare, le regioni, gli enti
locali ed economici della zona o della provincia, i consorzi o enti di
tutela, le associazioni dei produttori ceramici.
Art.
12
Finanziamento
1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990,
all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Tutela della ceramica
artistica tradizionale e della ceramica di qualità".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le spese sostenute dai componenti del Consiglio nazionale ceramico
per partecipare alle sedute del medesimo e per lo svolgimento dei
compiti connessi al mandato ricevuto sono a carico degli enti od
organismi che hanno provveduto alla loro designazione.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Articolo
aggiunto
(comma 3 dell'art. 44 della legge 6.2.96, n.52)
L'azienda
estera produttrice di ceramica artistica, tradizionale e di qualità, ha
l'obbligo di uniformare le procedure per l'acquisizione del marchio ai
requisiti richiesti dalla legislazione italiana in materia; il Consiglio
nazionale ceramico approva la conformità ai requisiti del prodotto
estero attraverso una successiva verifica, effettuata per tipologia di
prodotto. In caso di opposizione da parte del Consiglio nazionale
ceramico, il produttore estero può chiedere un riesame e fornire
ulteriori elementi per la verifica. In caso di utilizzo illecito del
marchio, il Comitato di disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 9
luglio 1990, n.188, può disporre la revoca dell'autorizzazione e
comminare una ammenda.
NOTE
1) Il marchio
"ceramica artistica e tradizionale" è stato istituito con decreto ministeriale 26
giugno 1997, pubblicato sulla G.U. n.153 del 3.7.1997
2) Il disciplinare tipo della produzione di ceramica artistica e
tradizionale è stato pubblicato sulla G.U. n.283 del 4.12.1997
3) Il disciplinare della produzione di ceramica di qualità è stato
pubblicato sulla G.U. n.283 del 4.12.1997
4) Il marchio di "ceramica di qualità" è stato
pubblicato sulla G.U. n.153 del 3.7.1997
5) Per i registri dei produttori di ceramica artistica e tradizionale e
dei produttori di ceramica di qualità, nonché le domande di iscrizione
vedasi deliberazione 12 dicembre
1996 art.1
6) L'elenco delle zone di affermata produzione di ceramica
artistica e tradizionale sono state approvate dal Consiglio nazionale
ceramico in data 11.3.1993 e 6.7.1994.
7) Guarda i
disciplinari approvati alla data del 10 giugno 2000
8) Vedi nota 3).
9) Il numero dei
componenti il Consiglio nazionale ceramico è stato rideterminato con decreto ministeriale 12
maggio 1997
10) La composizione del Consiglio nazionale ceramico per il quinquennio
1997-2002
11) Il regolamento di attuazione è stato emanato con decreto ministeriale 15
luglio 1996 n.506, pubblicato sulla G.U. n.228 del
28.9.1996
12) Vedasi art.4 della delibera 12 dicembre 1996
13) Vedasi art.2 della delibera 12 dicembre 1996
14) Vedasi decreto
ministeriale 11 settembre 1997 pubblicato sulla G.U.
n.279 del 29.11.1997
Il disciplinare tipo della produzione ceramica
artistica e tradizionale e il disciplinare della ceramica
di qualità sono stati pubblicati sulla G.U. n.283 del
4.12.1997.
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